"Pillole" esplicative in materia di inconferibilità e incompatibilità
In risposta ai dubbi più frequenti sull’applicabilità o meno dei criteri di incompatibilità e inconferibilità ex d.lgs. 39/2013, l’ANAC fornisce un supporto pratico attraverso l’analisi di casi reali ricorrenti.
Nel caso di prestazioni lavorative di tipo occasionale, ANAC, chiarisce che, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività professionale, non si applicano gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 i quali, sanciscono l’inconferibilità o l’incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Le disposizioni del d.lgs. 39/2013 si applicano, invece, in caso di incarico di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociosanitari, così come previsto dall’art 4 del d.lgs. n.171/2016.
Nelle pillole esplicative, ANAC chiarisce poi, che non sussiste l’ipotesi di incompatibilità per i dirigenti interni e esterni delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, tra la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune o forma associativa superiore ai 15.000 abitanti appartenenti alla stessa regione che ha conferito l'incarico, qualora il titolare non svolga funzioni riconducibili all’incarico dirigenziale attribuito.
Analogamente non sussiste l’incompatibilità per il titolare di un contratto di collaborazione con un ente di diritto privato in controllo pubblico, il quale non esercita i poteri e le competenze di gestione e amministrazione tipiche degli incarichi dirigenziali.
Ulteriore ipotesi analizzata dall’Autorità è quella relativa all’applicabilità del decreto legislativo 39/2013 agli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Quest’ultima, includendo anche il Presidente dell’organo collegiale e, nel suo complesso il Consiglio di amministrazione di una società, rientra nelle ipotesi sancite dall’art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013 nella definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”.
Per consultare l’informativa completa consultare il link : Guida all’applicazione della legge nei casi di incompatibilità e inconferibilità - www.anticorruzione.it