La disciplina in materia di “inconferibilità” e “incompatibilità” degli incarichi amministrativi contenuta nel Decreto Legislativo n. 39 del 2013 costituisce una delle maggiori innovazioni della normativa per il contrasto ai fenomeni corruttivi nell’ambito della pubblica amministrazione. Il decreto dà attuazione alla Legge n. 190 del 2012 che introduce nell’ordinamento italiano un primo tentativo di disciplina organica per la lotta alla corruzione, con un forte rilievo alla prevenzione amministrativa.
Il Decreto Legislativo 39/2013, infatti, introduce un controllo “ex ante” mediante l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da rendersi a cura dei soggetti ai quali si intende conferire incarichi amministrativi di vertice, incarichi di livello apicale nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti privati di controllo pubblico.
Ma quali sono i contenuti fondamentali del D. Lgs. 39/2013? Il Decreto descrive in primis i concetti di inconferibilità, dettagliando le singole ipotesi ai Capi II, III e IV del d.lgs. n. 39/2013, e incompatibilità, riferibili ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013:
- per «inconferibilità» si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- per «incompatibilità», si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, tra la permanenza nell’incarico in essere e l’assunzione di un nuovo incarico/carica/attività professionale.
La dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità, secondo l’art 20 d.lgs. n. 39/2013, deve essere presentata dall’interessato, prima della sottoscrizione di un contratto, all’amministrazione pubblica o all’Ente privato in controllo pubblico, che conferisce l’incarico e va rinnovata annualmente.
L’Ente, acquisita la dichiarazione il cui rilascio è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico, ha l’obbligo di pubblicarla sul portale istituzionale, pena una sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013. L’Ente, ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 39/2013, ha, altresì, l’obbligo di verificare l’assenza di violazioni, nonché la veridicità delle informazioni rese; in caso contrario, incorre in una responsabilità amministrativa ed erariale (cfr. art. 18 d.lgs. 39/2013).
In riferimento alla incompatibilità, l’accertata violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto (cfr. art. 19).
L’accertata inconferibilità comporta, invece, la nullità dei relativi contratti (cfr. art. 17).
In entrambi i casi, l’interessato sarà responsabile di dichiarazione mendace ed interdetto da qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni (art 20 d.lgs. 39/2013).